TERMINI E CONDIZIONI DI NOLEGGIO



Art. 1 : Conclusione del contratto Il presente contratto di noleggio autoveicoli si intende perfezionato tra la società GRUPPO PM SRL (di seguito denominata Locatore) ed il Cliente al momento della sottoscrizione del Cliente e, ove previsto, anche del Soggetto Garante. Il contratto di noleggio è regolato in via prioritaria dalle condizioni qui stese, che gli interessati dichiarano di accettare, e che potranno essere modificate solo con specifico accordo scritto tra le parti.

  1. Il Cliente, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara altresì di aver ricevuto una copia dello stesso e che essa è conforme all'originale, il quale rimane depositato presso la sede del Locatore.
  2. E' definito Garante il soggetto che assume, in via solidale con il Cliente, nei confronti del Locatore, tutte le obbligazioni nascenti e/o conseguenti al contratto di noleggio ed alla sua esecuzione. Ne deriva che tutte le obbligazioni che sorgono in capo al Cliente per effetto del presente contratto si intendono riferite anche al Garante sotto il vincolo della solidarietà, anche laddove nel testo del contratto qui di seguito si farà riferimento, per semplificazione, in via generale, soltanto al Cliente.
  3. E' definito Conducente supplementare il soggetto, compiutamente identificato nel contratto ed autorizzato dal Cliente alla guida/conduzione del veicolo a noleggio, sotto la responsabilità del Cliente, il quale risponde verso il Locatore per tutte le condotte attive od omissive di tutti i Conducenti Supplementari da lui autorizzati.
  4. Il Cliente dichiara, consapevole di essere perseguibile in caso di dichiarazioni mendaci, di aver fornito al Locatore i propri dati reali ed utili alla propria identificazione anagrafica e sostanziale e che i documenti forniti al Locatore sono originali, ovvero copie conformi degli originali, in corso di validità.
  5. Il Cliente dichiara di aver preventivamente esaminato l'autoveicolo e di riceverlo dal Locatore in ottimo stato di conservazione, perfettamente funzionante in ogni sua parte, con il pieno di carburante, con la dotazione di tutti i documenti previsti dalla legge per la circolazione stradale in Italia e con le polizze assicurative in corso di validità.
  6. Il Cliente assume, per se e per tutti i Conducenti autorizzati, l'obbligo di essere perennemente reperibile, ai numeri di telefono indicati nel contratto.
  7. Il Locatore si riserva, in ogni caso, la facoltà di non concludere il contratto con persone o enti che, secondo il suo elusivo ed insindacabile giudizio, non siano graditi.

Art. 2 : Consegna dell'autoveicolo

  1. L'autoveicolo s'intende idoneo all'uso convenuto nel contratto di noleggio. Nel caso in cui il Cliente dovesse riscontrare danni e/o anomalie sull'autoveicolo noleggiato e non li denunciasse facendoli descrivere per iscritto in nota al presente contratto, l'autoveicolo s'intenderà accettato senza esclusioni né riserve.
  2. Nel caso di indisponibilità dell'autoveicolo prenotato nel giorno stabilito per la consegna, il Locatore potrà mettere a disposizione del Cliente un autoveicolo sostitutivo di pari categoria e livello. Solo se la società GRUPPO PM SRL non dovesse essere in grado di fornire un autoveicolo sostitutivo, provvederà allo storno della quota giornaliera del canone di noleggio pattuito per il periodo intercorrente dal giorno della consegna prevista a quello della consegna effettiva, salvo il diritto del Cliente a rescindere dal contratto.
  3. In caso di rinuncia del cliente al veicolo prenotato comunicata al Locatore con preavviso inferiore a 48 ore, egli dovrà pagare ugualmente una somma corrispondente alla tariffa minima di noleggio per i giorni prenotati. Analogo importo sarà dovuto al Locatore in caso di restituzione anticipata dell'automezzo.
  4. L'autoveicolo sarà consegnato pronto per l'uso nel luogo pattuito con il Cliente. La consegna è subordinata all'avvenuta costituzione di un deposito cauzionale infruttifero pari all'importo delle franchigie e degli scoperti assicurativi, più il costo di un rifornimento totale di carburante. L'ammontare del deposito cauzionale sarà specificato dal Locatore nell'offerta di locazione/scheda d'ordine, .
  5. Decorsi 90 giorni dalla data di messa a disposizione del veicolo, senza che il Cliente abbia provveduto al versamento, il Locatore potrà recedere dal contratto con addebito al Cliente di una penale pari all'importo di Euro 5.000,00. Il Cliente sarà tenuto altresì al pagamento del canone maturato dalla data di messa a disposizione del veicolo fino alla data di dichiarazione di recesso.
  6. L'offerta di locazione/scheda d'ordine, sottoscritta dal Cliente,costituisce una richiesta di locazione e, una volta accettata dal Locatore, diviene parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il Locatore concederà in locazione al Cliente, conformemente alle presenti condizioni generali, il veicolo meglio descritto nella offerta di locazione/scheda d'ordine, nella quale saranno anche specificati i servizi richiesti, le caratteristiche principali della locazione e le condizioni economiche della medesima. In caso di incompatibilità tra le presenti condizioni generali e l'offerta di locazione/scheda d'ordine, prevarranno le pattuizioni contenute in quest'ultima limitatamente alla locazione del veicolo oggetto della stessa.

Art. 3 : Restituzione dell'autoveicolo

  1. Alla scadenza naturale o prorogata del contratto o in qualsiasi altro caso di risoluzione o interruzione anticipata, il Cliente si obbliga a riconsegnare l'autoveicolo presso la sede della società GRUPPO PM SRL o in diverso luogo autorizzato dalla stessa, nelle condizioni in cui lo ha ricevuto, salvo tener conto dell'usura media determinata dall'utilizzo fatto in conformità del contratto, e con i relativi documenti di circolazione e polizze assicurative.
  2. All'atto della consegna, il Cliente ha l'obbligo di verificare, in contraddittorio con un incaricato della società GRUPPO PM SRL, lo stato del veicolo e la percorrenza chilometrica. I costi di ripristino eccedenti l'usura normale e quelli conseguenti i sinistri non regolarmente denunciati, saranno addebitati al Cliente a titolo di risarcimento danni. Il relativo importo sarà oggetto di compensazione, fino a concorrenza, con la somma costituita a titolo di deposito cauzionale e/o di altra garanzia a suo tempo prestata, salvo il risarcimento degli ulteriori o diversi danni. La eventuale maggiore percorrenza chilometrica rispetto a quanto concordato sarà valutata al costo medio chilometrico relativo all'autoveicolo in questione e addebitata al Cliente con le stesse modalità di cui sopra.
  3. Nel caso in cui, alla scadenza naturale, anticipata o prorogata del contratto, e comunque in tutti i casi di risoluzione e di recesso, l'autoveicolo non venga restituito per qualsiasi causa, anche non imputabile al Cliente, nel giorno/luogo/ora stabiliti, lo stesso sarà tenuto al pagamento, di una penale pari al costo giornaliero del noleggio fino al momento dell'effettiva riconsegna, salvo il diritto del Locatore a richiedere eventuali maggiori danni. In ogni caso il Locatore avrà la facoltà di inoltrare regolare denuncia/querela alle Autorità giudiziarie competenti e di provvedere al recupero forzato dell'autoveicolo a spese e responsabilità del Cliente. Qualora ciò non fosse possibile il Locatore potrà richiedere il pagamento di una somma pari alla valutazione commerciale dell'autoveicolo al momento della mancata riconsegna, oltre ai canoni di noleggio fino ad allora maturati.
  4. Rimane comunque convenuto che, in tutti i casi di mancata o ingiustificata riconsegna (alla scadenza naturale o prorogata del contratto o in qualsiasi altro caso di risoluzione o interruzione anticipata), il Cliente sarà sempre ritenuto responsabile della custodia e conservazione dell'autoveicolo, anche nel tempo eccedente il termine contrattuale.

Art. 4 : Titolo di proprietà

  1. La proprietà dei veicoli locati ed ogni altro diritto relativo rimangono sempre e comunque in capo alla società GRUPPO PM SRL. Il Cliente riconosce espressamente che non potrà vantare in relazione agli stessi alcun diritto di proprietà.
  2. Il Cliente non potrà inoltre sublocare, ipotecare, e/o sottoporre i veicoli locati a qualsiasi forma di privilegio o concederli in pegno o costituirli in garanzia sotto qualsiasi forma.
  3. Qualora Terzi esercitassero azioni giudiziarie, sequestri o atti esecutivi di qualsiasi tipo nei confronti dell'autoveicolo oggetto di noleggio, il Cliente è obbligato a far immediatamente presente e dimostrare con ogni documento in suo possesso, che il veicolo non è di sua proprietà, bensì oggetto di contratto di noleggio. Egli è altresì obbligato a comunicare tempestivamente (massimo 12 ore) al Locatore per iscritto l'atto/fatto.
  4. Il Cliente con la sottoscrizione del presente contratto si obbliga a conservarne all'interno dell'autoveicolo la copia conforme all'originale, ricevuta dal Locatore, e ad esibirla su richiesta delle Autorità competenti. Se a causa dell'inosservanza di tale obbligo il veicolo noleggiato dovesse essere sottoposto a fermo o sequestro, il Cliente dovrà rimborsare il Locatore del danno subito a causa di simili provvedimenti, commisurato fin d'ora al corrispettivo del noleggio per ogni giorno, salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 5.: Obblighi del Cliente in relazione all'uso dell'autoveicolo

  1. Il veicolo sarà condotto da persone che possiedono età ed abilitazione alla guida come previsto dalle norme vigenti e siano dipendenti del Cliente, o terzi, comunque autorizzati per iscritto dal Cliente (Conducente Supplementare) ed identificati nel presente contratto con trascrizione dei dati riportati sulla patente in corso di validità. Il locatore può rifiutare la consegna del veicolo nel caso non sussistano i requisiti previsti.
  2. Il veicolo non dovrà essere utilizzato in maniera tale da rendere invalide, inefficaci o inapplicabili le condizioni delle polizze assicurative.
  3. Il veicolo non sarà adibito a trasporto di persone e/o merci eccedenti le quantità previste dal libretto di circolazione.
  4. Lo strumento contachilometri non dovrà essere manomesso e/o danneggiato: in caso di malfunzionamento del dispositivo il Cliente sarà tenuto a darne immediata comunicazione scritta tramite fax o e-mail alla società GRUPPO PM SRL.
  5. Il Cliente dovrà condurre, utilizzare e custodire il veicolo con la diligenza del buon padre di famiglia e con la diligenza specifica richiesta in rapporto alla tipologia del bene noleggiato ed al suo valore commerciale.
  6. Il Cliente dovrà condurre ed utilizzare il veicolo attenendosi scrupolosamente alle disposizioni di legge, allo specifico uso previsto nella carta di circolazione, alle norme del Codice della Strada ed assumendosi qualsiasi responsabilità conseguente da eventuali infrazioni.
  7. Il Cliente si impegna a rispettare tutte le norme e prescrizioni del Codice della Strada e risponderà di tutte le eventuali infrazioni. Per i verbali di contravvenzione eventualmente notificati al Locatore quest'ultimo richiederà all'Autorità competente di procedere alla rinotifica al Cliente ed addebiterà le spese sostenute al Cliente.
  8. Il Cliente si obbliga a fornire all'organo procedente tutti i dati personali e del conducente del veicolo che venissero richiesti. Qualora il Cliente non rispettasse tale obbligo, il Locatore addebiterà tutti gli importi che fosse obbligato a versare.
  9. Il Cliente non dovrà utilizzare il veicolo per il trasporto di passeggeri dietro compenso, per competizioni o manifestazioni di qualsiasi genere (salvo espressa autorizzazione scritta del Locatore), per trainare (salvo che il veicolo sia munito di apposito gancio di traino regolarmente richiesto al Locatore e da esso autorizzato e assicurato), rimorchiare o spingere altro veicolo.
  10. Sottoscrivendo il presente contratto il Cliente si obbliga a non condurre/usare l'autoveicolo noleggiato e a non tollerare che esso sia condotto/utilizzato da altre persone sotto l'influenza di alcol, droghe farmaci o qualunque altra sostanza che inibisca la capacità di intendere, reagire o guidare.
  11. Il Cliente si obbliga altresì a non condurre/usare l'autoveicolo noleggiato e a non tollerare che esso sia condotto/utilizzato da altre persone per scopi contrari alla legge, per il trasporto di animali (salvo espressa autorizzazione scritta del Locatore) anche se propri, per trasporto di merci esplosive, pericolose o inquinanti.
  12. E' vietato fumare a bordo degli autoveicoli; consumare pasti o bevande o viveri all'interno degli abitacoli; sottoporre l'autoveicolo a lavaggi con rulli o simili che possano arrecare danni alla vernice.
  13. Il Locatore non è responsabile per gli oggetti lasciati all'interno dell'autoveicolo, i quali si intendono abbandonati.
  14. Dalla data della locazione e fino a quella di riconsegna dell'autoveicolo il Cliente sarà responsabile di tutti i danni a persone/animali/cose derivanti dall'uso, custodia e circolazione del veicolo anche se imputabili a caso fortuito, forza maggiore o fatto di terzi.
  15. In caso di sinistro stradale il Cliente dovrà compilare correttamente in ogni sua parte il Modulo Blu (ex modello CID - constatazione amichevole di incidente) e sottoscriverlo. Tale modello, eventuale documentazione e qualsiasi informazione aggiuntiva, dovranno essere trasmessi al Locatore via fax o e-mail entro un giorno lavorativo successivo all'evento, e, comunque, prima dell'inizio della riparazione del veicolo presso l'officina autorizzata. La società GRUPPO PM SRL potrà addebitare al Cliente i danni derivanti dalla mancanza o dal ritardo nella trasmissione delle comunicazioni di cui sopra.
  16. Il Cliente è tenuto al pagamento dei pedaggi autostradali e dei parcheggi. Il Locatore, in caso di ricevimento delle richieste di cui sopra, chiederà all'ente preposto la rinotifica al Cliente fornendo i relativi dati ed addebiterà, per ciascuna richiesta, le spese sostenute al Cliente.
  17. Tutti gli accessori, forniti o meno dalla Casa Costruttrice, sono parte integrante del noleggio e, in quanto tali, restano di proprietà della società GRUPPO PM SRL. Gli stessi saranno oggetto di unica fornitura e in caso di guasto e/o furto non saranno sostituiti.
  18. La parziale o totale inosservanza di uno o più obblighi del presente articolo da parte del Cliente, anche per uno solo dei veicoli oggetto del presente contratto, costituisce inadempimento e legittima il Locatore a chiedere, secondo la sua esclusiva discrezione, la risoluzione del contratto.

Art. 6: Responsabilità

  1. Il Cliente, nell'atto di presa in consegna dell'autoveicolo, si costituisce custode dello stesso a tutti gli effetti di legge. Egli si impegna legalmente a custodire il bene ricevuto con la diligenza del buon padre di famiglia e con la diligenza specifica richiesta dal valore commerciale e dall'uso del veicolo. Il cliente riconosce di non essere né di divenire titolare di alcun diritto reale o personale sull'autoveicolo noleggiato e sugli accessori (comprese le chiavi) di cui questo è dotato o che sono forniti dal Locatore.
  2. In caso di smarrimento, furto o danneggiamento dell'autoveicolo e/o degli accessori che lo corredano, il Cliente è obbligato a prendere immediato contatto col Locatore, nonché a denunciare alle più vicine Autorità competenti il fatto, facendo pervenire entro le 12 (dodici) ore successive al locatore copia conforme dell'atto di denuncia. Il Cliente e il Garante si impegnano a rimborsare immediatamente al Locatore ogni spesa sostenuta per il recupero del veicolo o di accessori ovvero per la produzione del doppione delle chiavi, anche se ciò dovesse comportare il cambio integrale dei sistemi di chiusura dell'autoveicolo. Nel caso in cui il Cliente, per qualsiasi ragione, anche a lui non imputabile, dovesse perdere in modo irreversibile il possesso dell'autoveicolo noleggiato, egli sarà tenuto a risarcire il Locatore del valore commerciale del veicolo, detratte le somme liquidate dall'assicurazione.
  3. Il Locatore risponde, direttamente o tramite autofficina autorizzata, dei guasti tecnici dell'autoveicolo e della manutenzione ordinaria e straordinaria; non sono comprese le spese di viaggio e sosta espressamente poste a carico del Cliente. Resta comunque esclusa qualsiasi responsabilità a carico del Locatore per eventuali danni derivanti a persone o cose in caso di malfunzionamento dell'autoveicolo.
  4. Il Locatore non è tenuto a rispondere dei vizi, anche occulti, del veicolo e dei suoi accessori, dei difetti di costruzione, per i quali si richiama l'applicazione del D.P.R. 224/1998 sulle responsabilità per prodotto difettoso, e dei relativi danni accessori/conseguenti.
  5. Il Locatore, inoltre, non risponde in caso di inidoneità del veicolo al compimento del servizio cui è destinato a causa di omesse o inesatte informazioni fornite dal Cliente.
  6. E' fatto divieto di condurre l'autoveicolo all'estero, salva la specifica autorizzazione scritta del Locatore. In ipotesi di autorizzazione saranno definite a parte le condizioni economiche. Nel caso in cui il Cliente lasci lo Stato senza specifica autorizzazione si provvederà ad immediata denuncia alle Autorità competenti e al recupero forzato dell'autoveicolo a spese del Cliente. Altresì il Locatore avrà il diritto all'incasso immediato della cauzione e all'addebito delle penali per inadempimento contrattuale previste dall'art. 11.3 del presente contratto. Nel caso in cui l'espatrio comporti il venir meno delle coperture assicurative qualsiasi responsabilità ivi compresi i danni causati a se o a terzi, all'autoveicolo noleggiato, o per la perdita totale o parziale del bene, saranno di esclusiva e totale responsabilità del Cliente.

Art. 7: Manutenzione e riparazione

  1. Il Locatore fornirà la manutenzione ordinaria e straordinaria per mantenere i veicoli in stato di efficienza e sicurezza (quando ad insindacabile giudizio del Locatore si rendesse necessaria anche in considerazione del chilometraggio percorso) e provvederà alle riparazioni.
    Per Manutenzione e riparazione si intendono:
    a) tutti gli interventi indicati dal libretto d'uso e manutenzione del veicolo necessari al suo corretto funzionamento;
    b) tutte le riparazioni e/o sostituzioni, conseguenti a guasto, di quelle parti di ricambio che, a giudizio del Locatore, si rendano tecnicamente necessarie anche in considerazione dei chilometri percorsi;
    c) la revisione ordinaria e straordinaria;
    d) i controlli periodici alle date previste nel Libretto del Conducente;
    e) l'eventuale rabbocco olio (se necessario);
    f) la sostituzione degli pneumatici, quando siano usurati nei limiti minimi stabiliti dalle norme vigenti. Il Cliente è tenuto ad informare per iscritto il Locatore, qualora riscontrasse difetti degli pneumatici o anomalie degli stessi. Non sono a carico del Locatore i costi inerenti le forature. Non è prevista la fornitura degli pneumatici termici stagionali, se non diversamente indicato nell'offerta di locazione/scheda d'ordine e/o successive modifiche accettate dal Cliente.
    Interventi esclusi:
    a) la fornitura di carburante, di oli speciali diversi da quelli consigliati dal Costruttore, di additivi di qualsiasi tipo, la gonfiatura degli pneumatici con gas diverso dall'aria;
    b) le riparazioni dei danni causati dall'utilizzo di carburanti inquinati o diversi da quelli indicati dal Costruttore;
    c) i lavaggi esterni ed interni del veicolo, lavaggi motore;
    d) le lucidature;
    e) le riparazioni degli interni dovute a deterioramento accidentale o ad incuria;
    f) le riparazioni conseguenti a perdita delle chiavi;
    g) le riparazioni per danni provocati dalla presenza di acqua nel serbatoio del carburante o aspirazione acqua nel motore durante la marcia;
  2. Le operazioni di manutenzione e di riparazione dovranno essere eseguite, nei giorni ed orari lavorativi, esclusivamente presso le officine convenzionate con il Locatore, ovvero, previa autorizzazione dello stesso, presso quelle scelte dal Cliente. Prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione il Cliente dovrà contattare telefonicamente il Locatore per definire modalità, tempi e luoghi di esecuzione.
    Le convenzioni e i rapporti con dette officine sono gestite esclusivamente dal Locatore, che provvederà direttamente al pagamento dei lavori.
    Le operazioni di riparazione e manutenzione saranno eseguite sotto la esclusiva responsabilità dell'officina, unica ritenuta responsabile per eventuali danni.
  3. In caso di assoluta necessità il Cliente, in deroga a quanto stabilito nel precedente punto 7.2, potrà provvedere direttamente, previa richiesta di autorizzazione al Locatore, ad eventuali riparazioni. Il rimborso sarà effettuato su presentazione di regolare fattura dell'officina, debitamente quietanzata, intestata alla società GRUPPO PM SRL, con sede legale in Ardenno, Via Nazionale, 129/131 - Partita I.V.A. 00643970148 da far pervenire, via Raccomandata A/R o posta elettronica certificata.
  4. E' fatto divieto al Cliente di utilizzare l'autoveicolo noleggiato in condizioni di malfunzionamento, onde evitare possibili aggravamenti del guasto o situazioni di pericolo per se o per altri, terzi, animali o cose. Il Cliente, essendo nominato custode, è obbligato a vigilare e ad attivarsi tempestivamente per la verifica e la conservazione del buono stato di manutenzione e funzionamento dell'autoveicolo.
  5. In caso di guasto non riparabile, il Cliente dovrà attivarsi con tempestività e diligenza per consentire il rientro dell'autoveicolo mal funzionante presso la sede del Locatore o, in alternativa, presso il più vicino centro di assistenza tecnica autorizzata dalla casa costruttrice dell'autoveicolo noleggiato designato dal Locatore, anche tramite l'ausilio di idoneo mezzo di soccorso stradale se necessario.
  6. Al Cliente compete la totale responsabilità per il corretto ed appropriato impiego dell'autoveicolo ed il controllo della sua efficienza in ogni tempo, anche dopo interventi di riparazione o manutenzione.
  7. Il locatore avrà diritto di pretendere il pagamento del corrispettivo per l'intera durata del noleggio qualora, nel corso del rapporto di noleggio, l'autoveicolo venga danneggiato o reso inservibile dal Cliente per fatto e colpa proprio o per fatto e colpa di terzi ascrivibile al Cliente; salva la facoltà, ad insindacabile valutazione del Locatore, di richiedere il maggior danno.
  8. Il Cliente si obbliga a riconsegnare l'autoveicolo al Locatore pulito, col pieno di carburante e comunque nello stesso stato in cui lo ha ricevuto. Qualora al momento della riconsegna l'autoveicolo risultasse non rifornito con il pieno di carburante, il Locatore avrà il diritto di addebitare al Cliente i costi sostenuti per il riforol>nimento.

Art. 8: Facoltà di proroga

  1. Il Cliente ha la facoltà di richiedere, prima della scadenza del contratto, una o più proroghe. Il Locatore si riserva la più amplia discrezionalità nel valutare l'adesione alla proposta di proroga della scadenza contrattuale, che potrà avvenire solo su accettazione scritta del Locatore comunicata al Cliente insieme ad eventuali nuove regolamentazioni economiche del contratto.

Art. 9: Assicurazioni

  1. Gli autoveicoli sono coperti dalle seguenti garanzie assicurative.
    Responsabilità Civile Auto:
    Ai sensi della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del Regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modifiche; garantendo, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli locati. La copia delle polizze assicurative verrà fatta visionare al Cliente in modo che egli sia consapevole del massimale coperto, delle franchigie e delle scoperture, che rimangono ad esclusivo carico del Cliente.
    Furto e Incendio totale o parziale:
    Anche se tentato e rapina del veicolo, sia fermo che in circolazione, compresi i danni subiti dal veicolo durante la circolazione avvenuta dopo il furto o la rapina e fino al momento del ritrovamento, viene ricompresso anche l'incendio del veicolo, qualunque ne sia la causa, sia fermo che in circolazione, ma solo se comprovato da regolare denuncia alle autorità competenti, ad eccezione del furto e/o danneggiamento dei beni contenuti nel bagagliaio o qualunque bene trasportato, autoradio e qualunque accessorio e/o dotazione non espressamente prevista dai singoli contratti assicurativi, che si trovi dentro o fuori del veicolo locato. Se il furto o la rapina sono avvenuti all'estero la denuncia deve essere ripetuta all'Autorità italiana. In ogni caso di furto, il Cliente, anche per il tramite dell'utilizzatore:
    a) Si impegna a effettuare immediata denuncia alle autorità competenti e ad inviare al Locatore l'originale, a mezzo raccomandata A/R entro 3 giorni dall'evento, anticipandola immediatamente via fax o via e-mail.
    b) Solo in caso di furto totale, si impegna a consegnare il set completo di chiavi al Locatore.
    c) Su richiesta e secondo la disponibilità dei mezzi il Locatore, provvederà a sostituire il veicolo oggetto di furto totale con altro del gruppo previsto in offerta in buone condizioni per un periodo massimo di 60 gg. allo stesso canone del contratto in essere al momento dell'accadimento, salvo diversa richiesta da parte del Cliente.
    d) Nel caso in cui il veicolo sia ritrovato nel termine dei 60 giorni dalla data della denuncia, il locatore avrà la facoltà di restituirlo al Cliente, diversamente il contratto si intenderà risolto, limitatamente a tale veicolo.
    e) Qualora il Cliente ordinasse un nuovo veicolo, le condizioni tariffarie saranno quelle in vigore al momento della sottoscrizione della nuova offerta di locazione/scheda d'ordine.
    f) In caso di furto, perdita o deterioramento del libretto di circolazione, della targa, di una o più chiavi del veicolo o di altra documentazione, le spese di immatricolazione e di ripristino del veicolo dovute a tali eventi saranno a carico del Cliente. Ove necessario dovrà essere esposta denuncia. Eventuali scoperti (0,00% fisso con un minimo di Euro 0,00 per danni superiori ad Euro 30.000,00) saranno ad esclusivo carico del Cliente.
    Guasti integrali:
    Oggetto di copertura assicurativa sono i danni materiali e diretti causati all'autoveicolo verificatisi in conseguenza d'urto, collisione, ribaltamento, uscita di strada durante la circolazione. Rimane a carico del Cliente lo scoperto assicurativo fissato nella misura del 0,00% con un minimo di Euro 0,00 per ogni sinistro. Sono esclusi i danni provocati dal Cliente o dal Conducente in stato di ebrezza, o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione del D.L. 30/04/92 n. 285. In tali casi i danni saranno interamente a carico del Cliente. Lo stesso per danni causati con l'assunzione di comportamenti vietati da questo contratto
  2. Nei seguenti casi la responsabilità del Cliente, o del Conducente nella causazione dell'evento dannoso, verrà regolata come segue:
    a) dolo o colpa del Cliente/Conducente o da un terzo che egli abbia ammesso nell'uso del veicolo. In tal caso il Locatore addebiterà e il Cliente sarà tenuto a pagare una somma pari al valore commerciale del veicolo al momento del furto, o incendio;
    b) mancata restituzione del set completo di chiavi. In tal caso il Locatore addebiterà e il Cliente sarà tenuto a pagare una somma pari al valore commerciale del veicolo al momento del furto;
    v) mancata denuncia alle Autorità competenti o mancata comunicazione al Locatore nei termini e con le modalità descritte all'Art. 9 lett. a) (Furto). In tal caso il Locatore addebiterà al Cliente, una somma pari al valore commerciale del veicolo al momento del furto.
    d) mancata compilazione del Modulo Blu o comunicazione al Locatore nei termini e con le modalità descritte nel presente articolo. In tal caso il Locatore addebiterà al Cliente l'ammontare previsto nella offerta di locazione/scheda d'ordine a titolo di cauzione, oltre alla differenza fino all'intero ammontare del danno come valutato e quantificato da un perito scelto da Locatore.
  3. In caso di sinistro, il Cliente, direttamente e/o per il tramite dell'utilizzatore, si impegna a denunciare al Locatore, che provvederà a gestirlo, ogni singolo sinistro attraverso la compilazione, in ogni loro parte, degli appositi moduli esistenti a bordo di ogni veicolo (ModuloBlu) o predisporre opportuna denuncia di sinistro senza controparte; non saranno considerate valide denunce cumulative relative a più sinistri, il Cliente/Conducente è tenuto, inoltre, a prestare diligente collaborazione nell'espletamento delle eventuali pratiche presso la società assicuratrice. Tali comunicazioni, così come quelle riguardanti i casi di furto, incendio e/o totale distruzione del veicolo, dovranno essere inviate immediatamente via fax o e-mail al Locatore e successivamente inviate in originale a mezzo raccomandata A/R entro 3 gg. dell'accadimento. Qualora a seguito di sinistri o guasti, sia preclusa la sicurezza e/o la inidoneità all'uso del veicolo, oppure la riparazione del danno appaia antieconomica il Locatore comunicherà la non riparabilità del veicolo, con automatica e consensuale risoluzione del rapporto. La valutazione di non riparabilità è rimessa all'insindacabile giudizio del Locatore. In tali casi il Cliente potrà trattenere l'eventuale veicolo sostitutivo già fornito, per un periodo massimo di 30 gg. dalla comunicazione di irreparabilità. Nell'ipotesi non fruisse di detto veicolo, il Locatore a richiesta del Cliente provvederà a fornire un altro veicolo in buone condizioni per un periodo di massimo 30 giorni dalla comunicazione di irreparabilità allo stesso canone del contratto in vigore al momento dell'accadimento. Il veicolo sostitutivo non sarà fornito nei casi di cui all'Art. 12 lett. c), salvo diversa richiesta da parte del Cliente. Qualora il Cliente ordini un nuovo veicolo, le condizioni tariffarie saranno quelle in vigore al momento della sottoscrizione della nuova offerta.
  4. Nel caso in cui al momento di chiusura del Contratto venissero individuati danni relativi a sinistri non denunciati, verrà addebitato al Cliente l'importo relativo al ripristino del veicolo.
    Qualora gli indennizzi non fossero recuperabili per causa imputabile al Cliente/Conducente, verranno addebitati al Cliente i costi sostenuti.
  5. Resta inteso altresì che, qualsiasi indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza, verrà a norma dell'art. 1891, secondo comma C.C., corrisposto alla società Locatrice nella sua qualità di proprietaria di detto veicolo.
  6. Sono esclusi da tutte le assicurazioni i danni provocati dal Cliente o dal Conducente in stato di ebrezza, o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione del D.L. 30/04/92 n. 285. In tali casi i danni saranno interamente a carico del Cliente. Lo stesso per danni causati con l'assunzione di comportamenti vietati da questo contratto.
  7. Il Locatore consegnerà, al momento della conclusione del presente contratto di noleggio, una copia delle polizze assicurative, che devono rimanere all'interno dell'autoveicolo per tutto il periodo di durata del contratto ed essere restituite integre a scadenza, facendo presente gli scoperti, le franchigie e i rischi esclusi, che rimangono a carico del Cliente per intero.

Art. 10: Pagamento

  1. pagamenti dei corrispettivi convenuti nel contratto di noleggio devono essere regolati, a mezzo carte di credito, alle scadenze pattuite. Dovrà essere esibita una carta di credito finanziaria (si accettano carte di credito internazionali, tipo: American Express, Diners, Visa, Mastercard; non si accettano carte di credito del circuito Electron, prepagate o bancomat). Se la carta di credito è accettata dal Locatore, egli, su autorizzazione espressa del Cliente che si intende concessa e previa richiesta autorizzatoria all'Istituto Emittente lo strumento di pagamento, provvederà al vincolo delle somme ritenute necessarie per l'esecuzione del contratto.
  2. Al fine della stipula del contratto di noleggio verrà richiesto un deposito cauzionale pari all'importo delle franchigie assicurative, più di un pieno di carburante. Esso potrà essere effettuato anche tramite carta di credito, previa autorizzazione di pagamento dell'Istituto Emittente. Tale deposito, infruttifero, verrà riconsegnato nel caso in cui il veicolo venga puntualmente restituito, alla scadenza del contratto, integro e senza danni.
    Il deposito cauzionale può essere pagato in contanti, oppure con le principali carte di credito finanziare, se accettate dal noleggiatore previo rilascio di apposita autorizzazione dell'istituto emittente.
    La somma dovuta a titolo di deposito cauzionale dovrà essere versata in anticipo almeno 24 (ventiquattro) ore prima della consegna dell'autoveicolo se trattasi di noleggio a breve termine, una settimana prima della consegna dell'autoveicolo in caso di noleggio a lungo termine.
    In caso di mancato versamento della somma in oggetto il contratto non potrà avere inizio ed il Locatore avrà facoltà di risolvere il contratto senza necessità di preventiva diffida o messa in mora.
  3. Il corrispettivo per il noleggio, più il deposito cauzionale, più qualunque altra spesa accessoria di competenza del Cliente dovranno essere coperte dalle carte di credito del Cliente e del Garante alla data di stipula del presente contratto; a tal fine il cliente e il Garante autorizzano il Locatore ad addebitare sulla propria carta di credito, anche in più riprese, ogni importo utile per attestare lo stato di copertura finanziaria delle stesse, che deve essere tale da coprire interamente i costi del noleggio, della cauzione e dell'eventuale rifornimento di carburante. Ogni spesa sostenuta dal Locatore per verificare lo stato di disponibilità finanziaria delle carte di credito del Cliente/Garante è ad esclusivo carico di questi ultimi, i quali autorizzano fin d'ora il Locatore a provvedere autonomamente all'addebito di tali oneri sulle stesse. In caso di mancata copertura finanziaria, il contratto non potrà avere inizio ed il Locatore avrà facoltà di risolvere il contratto senza necessità di preventiva diffida o messa in mora.
  4. Il Cliente si obbliga a rimborsare immediatamente il Locatore per tutte le spese sostenute al fine di ottenere l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie dipendenti dal presente contratto. Per ogni forma di addebito il Cliente espressamente autorizza il Locatore a trattenere le somme depositate a titolo di deposito cauzionale, previa comunicazione scritta ovvero e-mail, in caso di ritardo. In ogni caso di ritardato pagamento saranno addebitati al Cliente gli interessi di mora nella misura del 7% (sette percento) dal giorno di scadenza dell'obbligazione sino al giorno di effettivo pagamento.
  5. Il Cliente accetta espressamente che il Locatore ceda, in tutto o in parte, i crediti vantati nei confronti del Cliente, a terze Società (es. Factoring, sconto bancario, ecc.) le quali, diventando titolari del diritto di credito, si adopereranno per il recupero delle somme vantate.

Art. 11: Risoluzione espressa

  1. Fermo quanto convenuto nei singoli punti, l'inadempimento da parte del Cliente ad uno solo degli obblighi convenuti nei precedenti punti 1), 2), 3),4), 5), 6), 7), 8), 9) e 10) delle presenti condizioni contrattuali comporterà la risoluzione di diritto del contratto con conseguente diritto del Locatore a provvedere, previa formale comunicazione di risoluzione tramite posta elettronica, all'immediato ritiro dell'autoveicolo a mezzo propri incaricati, senza limitazione alcuna. A titolo di penale il Cliente dovrà corrispondere l'ammontare dei canoni ancora a scadere, le spese di viaggio e di trasferta e di trasposto dei mezzi; salvi comunque i maggiori danni, valutati dal Locatore, causati dall'inadempimento.
  2. Il Locatore si riserva, comunque, il diritto di risolvere unilateralmente il contratto di noleggio anche relativamente ad uno o più veicoli, previa formale comunicazione di risoluzione tramite posta elettronica, al verificarsi anche di una sola delle seguenti fattispecie:
    a) Mancato pagamento, anche parziale, da parte del Cliente, del canone o di altra somma dovuta in virtù del presente accordo, entro i termini stabiliti dallo stesso. Al verificarsi di tale ipotesi, anche per uno solo veicolo il Locatore si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto anche per tutti o per alcuni degli altri veicoli eventualmente in corso.
    b) Assoggettamento del Cliente a sequestro giudiziale o ad esecuzione forzata su beni di sua proprietà.
    c) Scioglimento e/o liquidazione dell'impresa del Cliente per qualsiasi motivo.
    d) Dichiarazione di fallimento dell'impresa del Cliente o assoggettamento a procedure concorsuali.
    e) Cessione dell'azienda o del ramo d'azienda o cambiamento del ramo d'azienda interessato dalle presenti condizioni generali.
  3. Al verificarsi anche di una soltanto, tra le dette ipotesi, il Locatore provvederà, previa formale comunicazione di risoluzione tramite posta elettronica, all'immediato ritiro dell'autoveicolo a mezzo propri incaricati, senza limitazione alcuna. A titolo di penale il Cliente dovrà corrispondere l'ammontare dei canoni ancora a scadere, le spese di viaggio e di trasferta e di trasposto dei mezzi; salvi comunque i maggiori danni, valutati dal locatore, causati dall'inadempimento. Ciò anche in costanza di opposizione o contestazione, giudiziale o meno, del Cliente, e con facoltà di accedere nei locali ove detti veicoli si trovino e rimuoverli, agendo, in ogni caso, nei limiti di quanto legalmente consentito. Il Cliente espressamente ed anticipatamente autorizza, fin d'ora, il Locatore ad agire come sopra descritto al fine di farlo rientrare in possesso dei beni oggetto dell'accordo, senza che ciò possa costituire violazione di domicilio o altro reato di qualunque specie o natura, sollevando, ? nel contempo il Locatore da qualsiasi responsabilità per lucro cessante e/o danno emergente.
  4. In tutti i casi di risoluzione sopra previsti, il Cliente è tenuto alla immediata restituzione dei veicoli locati nei luoghi indicati dal Locatore e nulla potrà pretendere in ordine alla anticipata restituzione.
  5. In tutti i casi di risoluzione previsti, il Cliente sarà tenuto al pagamento degli insoluti maturati e relative spese accessorie, oltre che dei canoni ancora a scadere, delle spese di viaggio e di trasferta e di trasposto dei mezzi; salvi comunque i maggiori danni, valutati dal Locatore.

Art. 12: Forma convenzionale per patti aggiunti o in deroga

  1. Qualsiasi modifica e/o variazione in deroga a qualsiasi articolo delle presenti condizioni generali, per poter essere considerata vincolante fra le parti, dovrà essere stipulata per iscritto, sottoscritta per accettazione a pena di nullità.

Art. 13: Modalità di comunicazione:

  1. Per ogni comunicazione scritta da parte del Locatore, il Cliente espressamente accetta che l'invio di messaggi scritti tramite l'ausilio di mezzi informatici, più precisamente a mezzo e-mail direttamente all'indirizzo di posta elettronica indicato in contratto, abbia lo stesso valore di una comunicazione postale avvenuta per mezzo di raccomandata.

Art. 14 : Trattamento dei dati personali

  1. Il Cliente si obbliga ad informare e rendere edotti i soggetti terzi, dei quali comunicherà al Locatore i dati personali comuni ed eventualmente sensibili, delle modalità e finalità di trattamento dichiarate da quest'ultimo nell'Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, sul loro ambito di comunicazione e sui diritti riconosciuti dalla legge all'interessato. Allo stesso modo il Cliente dichiara di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 196 del D.Lgs. 196/2003, riguardante il trattamento dei dati personali, redatta dalla società Locatrice ed a lui consegnata in copia.

Art. 15: Domicilio delle parti e Foro competente

  1. Il locatore ed il Cliente dichiarano di eleggere a proprio domicilio i rispettivi indirizzi riportati nelle presenti Condizioni Generali e si impegnano a comunicare immediatamente alla controparte per iscritto ogni relativa variazione così come ogni variazione della ragione o denominazione sociale e stato giuridico.
  2. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione, esecuzione o risoluzione delle presenti condizioni generali, sarà competente in via esclusiva il Foro di .
  3. Per quanto non previsto dalle presenti condizioni generali varranno le norme del Codice Civile.